I
Colleghi veneti presenti nella Commissione Giovani per la
riforma del regolamento della pratica forense presso il Foro
veneto ottengono un risultato epocale di tutela dei praticanti
avvocati scaligeri.
Per esteso è possibile leggerlo su :http://www.ordineavvocati.vr.it/index2.html
Complimenti anche al Sole24 Ore ed alla giornalista Dott.ssa
Chiara Conti che hanno individuato per primi lo spirito innovativo
di questo regolamento della pratica forense.
SOLE 24 ORE
Il regolamento dell'Ordine di Verona
Legali,
rigore sul tirocinio
VERONA
• Per avere le carte in regola ed essere ammesso all'esame
di Stato da avvocato, il praticante, ogni semestre, dovrà
annotare nel suo libretto almeno trenta udienze. È
questa una delle principali novità con cui dovranno
fare i conti gli iscritti al Registro tenuto dal Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Verona, promotore di un nuovo
regolamento per lo svolgimento della pratica forense. Il provvedimento,
approvato il 20 dicembre, consta di 20 articoli: vista la
sua portata innovativa, il documento potrebbe diventare il
modello-pilota • anche per altri Ordini.
Il regolamento, però, non si limita ad aumentare le
presenze in tribunale (quando la normativa-quadro di riferimento,
il Dpr 101/1990, fissa solo il requisito di 20 udienze) ma,
per la prima volta, stabilisce anche una ripartizione. In
particolare, dieci udienze dovranno riguardare la materia
penale, dieci il civile, le altre sono "a scelta",
purché non si tratti di "appuntamenti" di
mero rinvio o di udienze "filtro", che intervengono
se il procedimento viene definito con remissione di querela.
La stessa descrizione analitica ritorna per gli atti che ogni
sei mesi il praticante è chiamato a indicare nel suo
libretto: almeno cinque atti giudiziali o stragiudiziali a
cui ha collaborato; tre questioni giuridiche da lui esaminate,
più una relazione in cui ha approfondito una questione
di diritto.
Tutto ciò risponde a un obiettivo. «Il regolamento
— spiega Niko Galante, della commissione "giovani"
dell'Ordine impegnata nella redazione del regolamento — si
propone di combattere la pratica fittizia. Per questo abbiamo
precisato diritti e doveri a carico sia del praticante che
del dominus».
Basti pensare alla disposizione che ha messo nero su bianco
la possibilità, per il praticante, di diradare la frequentazione
dello studio in prossimità della prova scritta e orale
dell'esame di abilitazione, fino a sospenderla nell'immediatezza
dello stesso. Inoltre, anche gli avvocati più restii
a delegare compiti ai loro collaboratori dovranno adeguarsi:
non potranno più affidare attività di segreteria
in misura esclusiva o prevalente. Stop anche al divieto, per
il praticante, di seguire pratiche proprie, alla sola condizione
che la sua attività non interferisca con quella del
dominus.
Il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione legale
vale un anno di pratica presso uno studio; viene ammessa poi
la pratica "integrativa", vale a dire, l'opportunità
di seguire l'attività di un altro studio oltre al proprio.
L'articolato
ribadisce anche l'obbligo di corrispondere al praticante un
compenso proporzionato al suo apporto professionale, dopo
il periodo iniziale di apprendimento. «la previsione
— commenta Gaetano Romano, presidente dell'Anpa, l'Associazione
Nazionale Praticanti e Avvocati — ripropone l'articolo 26
del Codice deontologico di categoria, senza stabilire una
sanzione disciplinare nell'ipotesi di inosservanza, trattandosi
di una norma programmatica e non precettiva». Per Romano,
comunque, «si tratta di un buon regolamento: nella prospettiva
di bandire la pratica legale abusiva, garantisce tutela al
praticante, senza al tempo stesso aggravare troppo la posizione
del dominus». Chiara Conti
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