Ill.mo Sig. Presidente
della Repubblica
CARLO AZEGLIO CIAMPI
Palazzo del Quirinale
Roma
A mezzo mail all'indirizzo:presidenza.repubblica@quirinale.it,
c.costit@cortecostituzionale.it
Oggetto: Conversione del provvedimento legislativo in tema
di esami forensi
Ecc.mo Presidente,
con questa mia E-mail aderisco all'iniziativa nazionale dell'
A.N.P.A. (Associazione Nazionale Praticanti e Avvocati www.anpaitalia.it
), organo che da quasi dieci anni rappresenta i circa 50.000
praticanti e i neoavvocati italiani.
Giovedì u.s. il Senato della Repubblica Italiana ha
convertito in legge il ddl n. 2354 di conversione del decreto-legge
n. 112 in tema di riforma degli esami di abilitazione di avvocato.
La nostra opposizione nel merito del provvedimento è
stata fermissima durante tutto l'iter legislativo di conversione.
Invero riteniamo oltremodo severa la disciplina legislativa
con cui si sta regolando una "libera" professione;
il rischio è che non si tratti più di "accesso"
alla professione forense ma di "decesso" della professione
forense.
In questa occasione mi è gradita l'occasione per rappresentarLe
non i rilievi sul contenuto del provvedimento in parola, bensì
i labili presupposti giuridico-costituzionali su cui lo stesso
si fonda.
L'obiettivo dichiarato nella relazione introduttiva del DL
Castelli era di eliminare le sperequazioni ritenute esistenti
nelle percentuali di idonei alla professione di avvocato nei
vari Distretti di Corte d'Appello italiani.
Il Governo della Repubblica si dotava dello strumento della
decretazione d'urgenza al fine esplicito di intervenire urgentemente
in materia già dalla sessione di esami 2003, attesa
l' asserita "insostenibilità della situazione".
Il provvedimento licenziato dalla Camera dei Deputati prevedeva
tuttavia l'efficacia differita della disciplina in argomento
dal 2004, e non dalla prossima sessione di esami 2003 com'era
legittimo attendersi.
Al profondo dissenso nel merito del Decreto Legge si affiancava
uno stupore misto a rabbia discendente dalla palese violazione
della Carta Costituzionale, nella fattispecie dell'art. 77
Cost.
Confidavamo tuttavia che i Senatori della Repubblica avrebbero
respinto questa palese difformità dal dettato costituzionale.
Nostro malgrado abbiamo per converso dovuto verificare come
il provvedimento convertito in legge rechi intatto il paradosso
di una decretazione d'urgenza la cui efficacia è procrastinata
di un anno e mezzo.
Non mi dilungo più del dovuto sui profili incostituzionali,
come sopra meglio dedotti, di una disciplina legislativa siffatta,
atteso che in una situazione simile Lei stesso ha ritenuto
di intervenire con un messaggio alle Camere del 29/05/2002.
In merito ci confortano anche due sentenze della Corte Costituzionale
(n.391 del 1995 e n. 29 del 2002) che hanno decretato di fatto
l'incostituzionalità di provvedimenti legislativi che
si dichiarano fondati sulla necessità ed urgenza, ma
la cui efficacia viene paradossalmente differita.
I giovani legali italiani come me si appellano alla Sua Autorità
affinché ancora una volta sia Garante della inviolabilità
della Nostra Carta Costituzionale e quindi si rifiuti di promulgare
questa legge ingiusta nel merito, incostituzionale nelle forme.
Le saranno grati non solo i 50.000 giovani legali italiani,
ma soprattutto gli estensori della nostra Costituzione che
hanno affidato al tenore letterale della stessa, ma soprattutto
ai suoi fedeli interpreti il progresso morale e spirituale
della nostra Nazione.
Con deferenti Saluti
Dott/Avv.
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