La redazione nazionale A.N.P.A. è letteralmente
sommersa dalle legittime proteste proveniente dai Colleghi
di tutta Italia.
Il nuovo esame a seguito del DL Castelli sembra avere raggiunto
il solo scopo di perequare le percentuali verso il basso,
di ritardare le correzioni e la comunicazione dei relativi
esiti ,nonchè del fatto che gli elaborati in qualche
caso sembrano non recare segno alcuno di correzione.
Un vero disastro che ha peggiorato in modo notevole la condizione
dei candidati agli esami.
Ma chi è che ha voluto il DL Castelli?
Ricordiamo che l'A.N.P.A. è stata l'unica associazione
nazionale forense di Praticanti e Giovani Avvocati ad avere
avversato questa decretazione d'urgenza.
Qui di seguito uno scoop A.N.P.A. di qualche mese fa;ecco
chi sembra avere preconizzato nel lontano 1996 un sistema
di correzione sì deleterio.
Estratto del disegno di legge n.75 della XIII Legislatura
per la riforma della professione presentato dalla Senatrice
di Torino di Alleanza Nazionale,attuale Sott. al MIUR ,Maria
Grazia Siliquini.
Art. 43.
(Esame di abilitazione)
1. L'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato é indetto ogni anno dal
Consiglio nazionale forense. Esso é unico per tutto
il territorio della Repubblica e si svolge presso ciascun
distretto di corte d'appello. Un candidato puó essere
ammesso all'esame per non piú di tre volte.
2. Le commissioni distrettuali sono nominate dal Consiglio
nazionale forense entro il 30 settembre di ogni anno e sono
composte da sette membri effettivi e da sette supplenti. Uno
dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti debbono essere
docenti di discipline giuridiche nelle università e
designati dal Consiglio universitario nazionale. I membri
avvocati devono essere iscritti all'albo da almeno dieci anni.
La presidenza e la vice presidenza vengono assunte dai membri
avvocati con maggiore anzianità di iscrizione e, in
caso di pari anzianità, dal piú anziano di età.
3. Non appena avvenuta la nomina delle commissioni distrettuali,
e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno, presso il
Consiglio nazionale forense si procede per sorteggio ad abbinare
i candidati di ciascun distretto con le commissioni. Il sorteggio
si compie in seduta pubblica inserendo in una urna denominata
"A" tanti biglietti quanti sono i distretti, tutti
eguali, arrotolati, trattenuti da elastico, della lunghezza
di centimetri 5 e la larghezza di centimetri 4, recanti ciascuno
l'iscrizione "commissione del
distretto di...", con l'indicazione del distretto, e
in una urna denominata "B" altrettanti biglietti
dalle stesse caratteristiche anzidette, recanti ciascuno l'iscrizione
"candidati del distretto di...", con l'indicazione
del distretto. L'abbinamento avviene con estrazione di un
biglietto dall'urna A e subito dopo di un biglietto dall'urna
B. L'estrazione dei biglietti é effettuata dal presidente
del Consiglio nazionale forense o da un
consigliere dallo stesso delegato.4. Ciascuna commissione
esaminatrice delibera, previo controllo dei titoli, sull'am
missione all'esame dei praticanti che ne abbiano fatto domanda.Contro
la deliberazione che neghi l'ammissione, il candidato puó
ricorrere nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
al Consiglio nazionale forense. In pendenza della decisione,
egli ha diritto di essere ammesso a sostenere l'esame sotto
condizione.5. Il candidato puó essere ammesso a sostenere
l'esame soltanto presso la commissione abbinata ai candidati
del distretto nella cui circoscrizione é stato iscritto
ed ha esercitato la pratica negli ultimi due anni.6. Colui
che abbia superato l'esame di abilitazione puó iscriversi
soltanto nell'albo di un ordine circondariale compreso nel
distretto nella cui circoscrizione é stato iscritto
ed ha esercitato la pratica negli ultimi due anni e non puó
chiedere il trasferimento se non siano trascorsi almeno due
anni dall'iscrizione all'albo.
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